INSUSSISTENZA DEL PERICULUM PER DANNI FUTURI NELLA TUTELA CAUTELARE
Ai fini della concessione della misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., il pregiudizio deve possedere i caratteri della concretezza e dell'irreparabilità; profili di danno futuri e meramente eventuali, legati a possibili esclusioni da gare non ancora avvenute o a valutazioni amministrative ancora da compiersi, sono inidonei a fondare l'istanza. L'istituto cautelare non può essere strumentalmente utilizzato per predeterminare il contenuto di atti amministrativi futuri o per eludere la natura vincolata di provvedimenti che discendono da atti presupposti non ritualmente impugnati.
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