Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA P.A. PER INFORMATIVA ANTIMAFIA ILLEGITTIMA PER CARENZA ISTRUTTORIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di informativa antimafia, l’illegittimità del provvedimento interdittivo costituisce un indice presuntivo della colpa della Pubblica Amministrazione, superabile solo qualora quest’ultima dimostri la sussistenza di un errore scusabile derivante da incertezza normativa o particolare complessità dell’accertamento. Tale errore deve essere escluso qualora l’illegittimità derivi da una carenza istruttoria che abbia condotto l'Amministrazione a ignorare fatti rilevanti e favorevoli al destinatario della misura, già acquisiti o acquisibili, compromettendo l'attendibilità della prognosi di infiltrazione mafiosa.

"Con specifico riguardo alle informative antimafia, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che l’ampio margine di apprezzamento riconosciuto al Prefetto e la natura necessariamente prognostica del relativo giudizio impongono particolare cautela nell’affermazione della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione.

In tale prospettiva, l’errore scusabile può ravvisarsi quando gli elementi acquisiti risultino oggettivamente significativi e astrattamente idonei a sostenere una plausibile valutazione di permeabilità mafiosa, ancorché successivamente ritenuti insufficienti in sede giurisdizionale.

Tale principio, tuttavia, presuppone che la valutazione prefettizia sia stata formulata all’esito di un’istruttoria completa ed esaustiva e sulla base di una corretta ricostruzione del quadro fattuale di riferimento.

L’errore scusabile non può infatti essere invocato quando l’illegittimità del provvedimento derivi non dall’opinabilità del giudizio discrezionale, ma da carenze istruttorie o dall’omessa considerazione di fatti rilevanti.

[...]

In particolare, risultano non adeguatamente considerati elementi di sicuro rilievo quali l’assoluzione dalla contestazione di reati associativi, gli esiti favorevoli dei procedimenti in materia di stupefacenti e il venir meno delle misure di prevenzione personali e patrimoniali."

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