OCCASIONALITA' DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA E DIRITTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE COLLABORATIVA (94-BIS.1)
In tema di documentazione antimafia, l'Amministrazione non può legittimamente negare l'ammissione dell'impresa alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis D.Lgs. 159/2011 qualora l'agevolazione mafiosa risulti occasionale. Tale occasionalità è desumibile dalla predominante rilevanza dell'attività economica lecita rispetto al circoscritto periodo di coinvolgimento in sistemi illeciti e dall'attuazione di modelli di governance che esautorano i componenti della famiglia legati alla criminalità organizzata, rendendo l'interdittiva pura una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di salvaguardia della continuità imprenditoriale.
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