NECESSARIO IL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE PER L'ADOZIONE DELL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA DOPO IL CONTROLLO GIUDIZIARIO (92.2)
Il provvedimento interdittivo antimafia è illegittimo se adottato in violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, qualora l'amministrazione non abbia comunicato preventivamente gli elementi indiziari del pericolo di infiltrazione, impedendo all'operatore economico di rappresentare l'esito positivo di pregresse misure di controllo giudiziario. Tale garanzia partecipativa assume valore centrale e non è eludibile tramite il ricorso all'art. 21-octies, l. n. 241/1990, atteso che l'apporto dialettico della parte interessata è idoneo a orientare diversamente la valutazione discrezionale prefettizia sul rischio infiltrativo.
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