LEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA PER REATI-SPIA E RAPPORTI DI PARENTELA CON SOGGETTI CONTROINDICATI (84.4)
Ai fini dell'adozione di un'informazione interdittiva antimafia, la pendenza di un procedimento penale per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) costituisce un rilevante reato-spia che, se associato a documentati rapporti di parentela e frequentazione con soggetti organici ad associazioni mafiose, giustifica la prognosi di pericolo di infiltrazione secondo il criterio del "più probabile che non", senza che l'amministrazione sia tenuta a una specifica confutazione di ogni osservazione procedimentale del privato qualora la motivazione complessiva risulti logica e coerente.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

