LEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA PER FALSE DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SU FORNITURE SOSPETTE (94.2)
Ai fini della legittimità dell'informativa antimafia interdittiva, l'autorità prefettizia deve operare una valutazione unitaria degli elementi sintomatico-presuntivi secondo la regola del "più probabile che non", senza necessità di prova certa del condizionamento. Le condotte del legale rappresentante volte a fornire false indicazioni agli organi inquirenti per coprire forniture riconducibili a consorterie criminali integrano un pericolo di infiltrazione non occasionale, precludendo l'accesso alle misure di prevenzione collaborativa e giustificando la revoca dalla white list.
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