LEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA BASATA SU LEGAMI PARENTALI E FREQUENTAZIONI CON LA CRIMINALITÀ
Il provvedimento di interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi su una pluralità di elementi indiziari, tra cui assumono rilievo prioritario i rapporti di parentela e di frequentazione con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, quando tali legami siano idonei a suggerire un pericolo concreto di condizionamento mafioso. La misura di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis del D.Lgs. 159/2011 non è applicabile qualora il rischio infiltrativo non risulti meramente occasionale ma derivi da un assetto proprietario o da un contesto familiare strutturalmente esposto all'influenza di consorterie criminali.
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