Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANCHE SENZA PREAVVISO IN PRESENZA DI PERICOLO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
TAR PUGLIA Sentenza
2026
L'interdittiva antimafia non richiede la prova di un fatto, ma la presenza di indizi dai quali sia verosimile desumere il collegamento con organizzazioni mafiose o il condizionamento da parte di queste. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 93 comma 7 d.lgs. 159/2011 è rimessa alla discrezionalità del Prefetto e può essere legittimamente omessa qualora sussistano esigenze di celerità o necessità di non pregiudicare attività investigative in corso.
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