Giurisprudenza e Prassi

INTERDITTIVA ANTIMAFIA SOPRAVVENUTA - PENDENZA RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE LEGITTIMA

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2022

La sopraggiunta ammissione di impresa attinta da informazione antimafia interdittiva al controllo giudiziario di cui all’art. 34 – bis) d.lgs. n. 159 del 2011 non ha effetti sul (provvedimento di) esclusione dalla procedura di gara cui la stessa abbia partecipato e dalla quale sia stata esclusa in ragione del provvedimento interdittivo.

Poiché, nel caso di specie, la sentenza che ha confermato il diniego di iscrizione è stata depositata in data 09.03.2022 ed il provvedimento di esclusione dalla gara è stato adottato dal Comune il 30 maggio 2022, mentre l’ammissione di impresa attinta da informazione antimafia interdittiva al controllo giudiziario è stata richiesta il 30 giugno e concessa l’8 luglio 2022, per il principio tempus regit actum nessun effetto può avere la suddetta ammissione al controllo giudiziario su un atto ad essa anteriore.

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