Giurisprudenza e Prassi

INTERDITTIVA ANTIMAFIA E INDICI PROBATORI - CRITERIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON”

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2023

In linea generale, l’informativa antimafia, per come disciplinata dagli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011, non si esaurisce nell’attestazione circa la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 D.lgs. n. 159/2001 né nel mero accertamento di uno dei pregiudizi penali rientranti nell’ambito del cd. reati spia di cui all’art. 84 comma 4 citato D.lgs., traducendosi piuttosto in una valutazione altamente discrezionale, operata dal Prefetto, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa, tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi del soggetto giuridico attenzionato, desumibile dal coacervo degli elementi istruttori acquisiti i quali, complessivamente considerati, appaiono idonei a supportare la prognosi di permeabilità a condizionamenti, anche soltanto passivi, della criminalità organizzata.

Si tratta, in buona sostanza, di una misura preventiva, volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all’azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso.

Ne consegue, ai fini della legittimità dell’interdittiva, la necessità di un quadro indiziario idoneo, secondo il noto criterio del “più probabile che non”, a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un “condizionamento mafioso”, non richiedendosi la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di riscontri sintomatici, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento/condizionamento con organizzazioni mafiose.

Di tale valutazione discrezionale il Prefetto è tenuto a dare conto mediante la predisposizione, anche per relationem agli atti istruttori, di un congruo impianto motivazionale, necessario alla verifica giurisdizionale circa la non manifesta illogicità e ragionevolezza della valutazione inferenziale dallo stesso operata.

Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento, anche della giurisprudenza di secondo grado, secondo cui «In sede di impugnazione di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una “pena del sospetto” e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l’esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio» (così Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n. 6740; v. anche Cons. Stato sez. III, 14 luglio 2020 n. 4548).

L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame consente di escludere l’illegittimità della informativa prefettizia in contestazione, in quanto analiticamente motivata in ragione di un coacervo di elementi sintomatici i quali, complessivamente considerati, sono idonei a supportare il giudizio probabilistico di permeabilità dell’impresa attenzionata.



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
PREVENZIONE: Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente ester...
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazi...