Giurisprudenza e Prassi

INTERDITTIVA ANTIMAFIA - CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE - NON HA VALENZA RETROATTIVA (80.2)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

La questione oggetto del presente contendere verte sugli effetti, per gli operatori economici colpiti da una interdittiva antimafia nel corso della procedura di evidenza pubblica, rivenienti dall’adozione di un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario, ex art. 34 bis, del d.lgs. n. 159/2011.

Al fine di inquadrare la problematica in discussione, si rende opportuno, anzitutto, richiamare le previsioni normative che chiariscono in che modo i provvedimenti che interdicono agli operatori economici di contrattare con la p.a. incidano sui requisiti di partecipazione alle gare.

Vengono in rilievo in particolare:

– l’articolo 80, comma 2, del codice appalti: “Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

– l’art. 80, co. 5 lett. f), del codice appalti, considera quale causa di esclusione dalla procedura la sottoposizione “alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

il legislatore del 2019 (legge n. 55 del 2019), nell’introdurre, all’interno dell’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, il riferimento all’art. 34-bis del codice antimafia, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, non abbia voluto attribuire una valenza retroattiva al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell’interdittiva, ma solo chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle gare pubbliche successive all’adozione del provvedimento in discussione.

Questa, a giudizio del Collegio, è l’unica interpretazione possibile, stante l’assenza di un’espressa previsione che disponga l’efficacia retroattiva degli effetti scaturenti dal controllo giudiziario (ed in difetto, come pure precedentemente sottolineato, di una giuridica qualificabilità del controllo in discorso come meramente “dichiarativo” e/o “accertativo”, in ordine al ricorrere dei presupposti per esso normativamente fissati).

Se all’assenza di una espressa previsione di legge, nel senso della prospettazione fatta valere dalla parte ricorrente, non rivela carattere di succedanea utilità un’opzione ermeneutica nel medesimo senso (con essa confliggendo il divisato carattere necessariamente “costitutivo” – e con la caratterizzazione ex nunc che ne assiste, in difetto di diversa connotazione ex lege, il regime temporale di operatività – che il Collegio ritiene di ravvisare nel provvedimento ammissione al controllo giudiziario), ulteriore profilo di preclusa apprezzabilità della tesi di parte va rinvenuto nel divisato principio generale della necessaria continuità nel possesso dei requisiti di gara: rispetto al quale lo hiatus integrato dall’interinale perdita del requisito di partecipazione non incontra condivisibili elementi sananti per effetto della successiva autorizzazione al controllo in discorso.



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