Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA DISAPPLICAZIONE DI ATTI ALTRUI SENZA ESPRESSO POTERE DI LEGGE (48.17)

CONS. STATO Ordinanza 2025

In ossequio al principio di legalità, da cui derivano i principi di nominatività e tipicità dei poteri amministrativi, deve escludersi che un'amministrazione preposta alla gestione di contributi pubblici possa autonomamente disapplicare atti amministrativi di altre autorità nazionali che attestino la validità e l'efficacia di titoli concessori, salvo espressa previsione di legge nazionale o unionale.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)