Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA L'OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA SENZA URGENZA CONCRETA (92.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza
2025
In tema di informativa antimafia, l'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, D.Lgs. n. 159/2011 determina l'illegittimità del provvedimento qualora l'Amministrazione non dia prova di concrete e specifiche ragioni di urgenza (quali l'imminente erogazione di contributi) che impediscano la previa comunicazione all'interessato; la gravità del quadro indiziario e l'esigenza di prevenire attività illecite non costituiscono, di per sé, ragioni idonee a giustificare la deroga alla garanzia partecipativa.
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