IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SOSPENDE L'INTERDITTIVA ANCHE IN CASO DI SENTENZA AMMINISTRATIVA SFAVOREVOLE (94.2)
In tema di appalti pubblici, l'ammissione dell'operatore economico al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 determina la sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia per tutta la durata della misura. Tale sospensione impedisce l'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, restando irrilevante la sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato che confermi la legittimità dell'informativa interdittiva riformando l'annullamento di primo grado, qualora la misura di prevenzione sia ancora in vigore al momento dell'aggiudicazione.
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