Giurisprudenza e Prassi

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SOSPENDE L'INTERDITTIVA ANCHE IN CASO DI SENTENZA AMMINISTRATIVA SFAVOREVOLE (94.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - REGGIO CALABRIA Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, l'ammissione dell'operatore economico al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 determina la sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia per tutta la durata della misura. Tale sospensione impedisce l'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, restando irrilevante la sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato che confermi la legittimità dell'informativa interdittiva riformando l'annullamento di primo grado, qualora la misura di prevenzione sia ancora in vigore al momento dell'aggiudicazione.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati