INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GARE D'APPALTO
Con la prima censura la ricorrente - muovendo dal sillogismo indimostrato, secondo cui “D.ha inteso avvalersi, in modo significativo, dell’ausilio dell’intelligenza artificiale, … se ne deduce che la Commissione ha sicuramente apprezzato il prospettato utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di D.” - censura la valutazione conseguita da tale controinteressata in relazione ai criteri B1, C1, C2, C3 e D1 stabiliti nel Capitolato d’oneri, affermando – in ragione di talune interrogazioni di “Chat GPT” (“Chat Generative Pre-trained Transformer”) da costei eseguite - che quanto dichiarato da D.in relazione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA), sarebbe a suo dire impossibile da realizzare e avrebbe richiesto approfondimenti, risultando, per l’effetto, (in tesi) irragionevole l’attribuzione di un punteggio molto elevato o il massimo punteggio all’offerta tecnica di D., senza che se ne sia verificata l’effettiva praticabilità.
Le contestazioni di R. attengono, in particolare, a cinque (dei dieci) criteri di valutazione dell’offerta tecnica previsti dall’art. 17 del Capitolato d’oneri - B.1 “Modello organizzativo”, C.1 “Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione”, C.2 “Logiche e modalità di personalizzazione del servizio”, C.3 “Implementazione e gestione del Sistema Informativo e del Contact Center” e D.1 “Proposte migliorative per il controllo della qualità del servizio” - per i quali era prevista l’attribuzione, “sulla base del confronto a coppie, seguendo il metodo Analytic Hierarchy Process (AHP)” di “punteggi discrezionali … vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice”(art. 17.1. e 17.2 del Capitolato d’oneri).
Ebbene tale doglianza, prima ancora che infondata, appare del tutto inammissibile, sottintendendo la pretesa della ricorrente di sostituire le proprie unilaterali valutazioni – del tutto opinabili - a quelle tecnico - discrezionali della Commissione, al fine di ottenere una riconsiderazione in peius del punteggio assegnato all’offerta tecnica della controinteressata, affermandosi che “R. avrebbe notevolissime chances di superare l’aggiudicataria”.
Come noto, per indirizzo unanime della giurisprudenza amministrativa – che il Collegio condivide – “l’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazione per loro natura opinabili” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, 16 giugno 2022, n. 4949), tanto più, poi, ove – come nel caso di specie – si sia optato per il metodo di valutazione delle offerte tecniche del “confronto a coppie”, affermandosi che “una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo, non resta spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte” (Consiglio di Stato, Sezione V, 29.3.2022, n. 2320, ed i precedenti ivi richiamati).
Del resto - come ben evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - ove la Commissione abbia seguito una tale metodologia, “un punteggio alto … testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti”, nella considerazione che “la metodologia in questione non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni e non può sovrapporsi a valutazioni di merito spettanti all’amministrazione, salvi i casi di un uso distorto, logicamente incongruo, irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica” (in tal senso, la n. 16/2022).
Ciò posto, il Collegio è dell’avviso che le argomentazioni svolte da R. non siano in grado di evidenziare alcuna macroscopica irragionevolezza, illogicità o erroneità nelle operazioni svolte dalla Commissione tale da far dubitare che essa non abbia operato nel rispetto delle previsioni del Capitolato d’oneri, deponendo, invero, gli elementi agli atti di causa nel senso della corretta assegnazione – all’esito alle operazioni di “confronto a due” eseguite in applicazione del metodo di valutazione ivi indicato - all’offerta tecnica di D., in relazione a ciascun criterio, dei punteggi riportati nell’allegato al verbale n. 13 (in atti).
La censura appare, infatti, priva di qualunque fondamento logico e giuridico, in quanto costruita solo sulla base di “interrogazioni” di Chat GPT eseguite dai difensori di R. in funzione del gravame, nonché basata su una lettura fuorviante, errata e parziale sia dell’offerta tecnica di D., sia dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis di gara, che - ancora - dei giudizi espressi, attraverso la deduzione del tutto generica che la Commissione giudicatrice avrebbe “sicuramente apprezzato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di D.”.
I rilievi in questione muovono, in particolare, da una “estrapolazione” parziale e fuorviante dei contenuti dell’offerta tecnica formulata da D., la cui piana e completa lettura, diversamente da quanto si afferma nell’atto di motivi aggiunti, dimostra in modo evidente la pretestuosità della censura con esso formulata.
Basti a tal proposito considerare come:
i) dall’analisi dell’offerta tecnica di D. emerga come tale aggiudicataria abbia proposto un impiego dell’intelligenza artificiale (IA) diverso dall’utilizzo del modello generale descritto nell’atto di motivi aggiunti, a ben vedere mirato e specifico, che ne prevede l’impiego solo come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti;
ii) i criteri rispetto ai quali si contestano i punteggi conseguiti da tale aggiudicataria sono nel Capitolato d’oneri molti più articolati e complessi di quanto non voglia far credere la ricorrente, dipendendo l’attribuzione del relativo punteggio da una pluralità di elementi di valutazione, relativi anche a tutta un’altra serie gli altri aspetti ivi richiamati e considerati.
Ben si comprende, dunque, come non sia rinvenibile nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni svolte dalla difesa di R., alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità di tale strumento di ausilio, peraltro ormai di comune e diffuso utilizzo, né conseguentemente alcun motivo che avrebbe dovuto condurre la Commissione a diverse valutazioni.
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