L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA ESCLUDE IL REQUISITO DELLA NON IMPUTABILITÀ PER L'INTEGRAZIONE SALARIALE
Ai fini della concessione dell'integrazione salariale ordinaria, il requisito della non imputabilità previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 148/2015 richiede che l'evento sospensivo sia estraneo non solo alla volontà del datore di lavoro, ma anche all'organizzazione e al programma aziendale. Pertanto, la crisi determinata da un'interdittiva antimafia è da considerarsi imputabile all'operatore economico, rientrando nelle vicende della gestione imprenditoriale che non possono essere socializzate tramite ammortizzatori sociali, salvo che non venga accertata l'illegittimità del provvedimento interdittivo stesso.
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