Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI SINTOMATICI NELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ANTIMAFIA (92.2-BIS)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2025

In tema di certificazione antimafia, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzata all'adozione di un'informativa interdittiva non può limitarsi a una generica indicazione dell'avvio dell'istruttoria, ma deve contenere l'espressa indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa che l'autorità intende porre a fondamento della propria decisione, consentendo così all'impresa l'attivazione di misure di self-cleaning o la presentazione di deduzioni difensive efficaci.

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