Giurisprudenza e Prassi
L'ISTANZA DI CONTROLLO GIUDIZIARIO NON SOSPENDE L'EFFICACIA DELL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA (80.2)
CONS. STATO Sentenza
2025
La richiesta di ammissione al controllo giudiziario non impedisce alla Stazione Appaltante di revocare l'aggiudicazione fondata su un'interdittiva antimafia, in quanto l'effetto sospensivo decorre solo dal provvedimento di ammissione e non retroagisce al momento della domanda, restando irrilevante la pendenza del procedimento di prevenzione ai fini del possesso dei requisiti di moralità durante la gara.
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