Giurisprudenza e Prassi

INDENNIZZO PER REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE LIMITATO AL SOLO DANNO EMERGENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

In caso di revoca dell'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'indennizzo dovuto all'operatore economico deve essere parametrato al solo danno emergente ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990. Tale ristoro comprende le spese per l'assistenza legale procedimentale (memorie e audizioni) e gli oneri di partecipazione alla gara, ma non le spese legali sostenute per fronteggiare i contenziosi originati dalla procedura, le quali trovano una definitiva ed esclusiva regolamentazione nelle sentenze emesse all'esito dei relativi giudizi.

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