Giurisprudenza e Prassi

EMERGENZA COVICD - SOPRAVVENIENZA NORMATIVA - REVOCA AFFIDAMENTO DIRETTO - LEGITTIMA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Nel caso in esame si ritiene che la PA abbia revocato legittimamente l’affidamento diretto dei servizi di locazione temporanea già statuito in favore di OMISSIS a causa degli atti normativi primari e amministrativi generali sopra passati in rassegna (tra questi merita peculiare attenzione il citato Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione Ripam, doc. 16 ric. ).

Trattasi, infatti, di norme legislative e di atti amministrativi sopravvenuti all’Avviso di consultazione (che è del 24 gennaio 2020) e volti a dare una risposta adeguata, nel settore dei concorsi pubblici, al diffondersi della pandemia da COVID-19 in Italia la quale (dopo una primo periodo di totale sospensione dei concorsi), ha determinato la necessità di mutare drasticamente l’organizzazione e lo svolgimento delle procedure selettive per l’accesso alle pp.AA. Di ciò non poteva avere alcuna contezza l’Avviso inizialmente pubblicato dal OMISSIS per verificare i presupposti per procedere all’affidamento diretto a OMISSIS dei servizi di locazione temporanea delle aree concorsuali. Detto Avviso, infatti, risale al gennaio 2020 e, dunque, è precedente alla diffusione del virus in Italia che, com’è noto, è stata conosciuta nella sue effettive e allarmanti proporzioni pandemiche soltanto nel corso del mese di febbraio 2020, quando si è avuto la prima dichiarazione dello “stato di emergenza” da parte del Governo.

E’ di intuitiva evidenza che le nuove modalità imposte allo svolgimento dei concorsi non potevano che avere un impatto “travolgente” sull’oggetto del contratto da stipulare con OMISSIS.

Come osservato dalla difesa erariale nella memoria ex art. 73 c.p.a. in atti (vedi pagg. 29-32), nel Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (doc. 16 ric.), allo scopo di raggiungere primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone durante lo svolgimento dei concorsi RIPAM, sono state previste numerose misure di natura preventiva e cautelare, quali: la bonifica preliminare delle aule; la sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali; la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori impegnati nell’organizzazione delle procedure nonché di tutte le professionalità coinvolte nella prestazione dei servizi connessi ai concorsi; la collocazione di dispenser lavamani igienizzanti; la misurazione della temperatura corporea attraverso termoscanner; la collocazione delle postazioni concorso ad un intervallo di distanza tra loro non inferiore a m. 1,50.

Il nuovo Protocollo di regolamentazione (versione 31.7.2020) prevedeva, inoltre, all’art. 2, che l’organizzazione dei concorsi doveva: a) garantire, nel corso delle prove, il rispetto del “criterio di distanza droplet” aumentata di 1 metro (in sostanza 2 metri totali); b) garantire l’accesso agli spazi individuati per le prove programmando il numero di accessi contemporanei nel rispetto del “criterio di distanza droplet” aumentata di 1 mt (leggasi 2 metri) e regolamentando i flussi e i percorsi in modalità di senso unico; c) assicurare che i candidati e gli operatori utilizzassero, in ogni fase delle prove, i Dispositivi di Protezione delle vie aeree; d) garantire in continuità (tra una prova e l’altra) l’applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza; e) garantire il monitoraggio della temperatura corporea dei candidati attraverso termoscanner; f) garantire nell’area concorsuale, l’attivazione di un adeguato servizio medico‐ sanitario; g) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; h) evitare ogni possibile assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento dei concorsi in tutti gli ambienti interni ed esterni alle sedi concorsuali.

Tutto ciò ha inciso, inevitabilmente, incrementandoli, sui servizi originariamente richiesti, con effetto moltiplicatore anche sui costi preventivati, per consentire di adeguare i requisiti dimensionali e logistici delle aree concorsuali, rispetto a quanto era stato originariamente programmato; ha determinato, altresì, la necessità di prevedere ulteriori servizi, quali strumenti di controllo e dispositivi anti-contagio obbligatori; ha imposto la bonifica preliminare e la sanificazione e disinfezione a cadenza regolare delle aree concorsuali, con nuovi costi da sostenere.

Oltre a ciò, anche le dimensioni e le caratteristiche delle postazioni per i candidati si sono dovute adeguare ai nuovi parametri imposti dal Dipartimento della funzione pubblica (con il citato Protocollo). Così, mentre l’originaria manifestazione di interesse prevedeva che ciascun “gruppo concorso” fosse distanziato da quelli contigui di almeno cm. 0,80 frontalmente e di m. 1,00 lateralmente e dalle n. 50 alle n. 70 postazioni di identificazione (composte da: varchi d’ingresso allestiti ciascuno con tavolo, seduta e palina, linea dati via cavo e presa di corrente, n. 1 pc portatile, 1 penna ottica, 1 stampante collegata al pc), nel nuovo contesto, con imposizione di un distanziamento di m. 1,50 sia frontalmente che lateralmente, si ha un raddoppio degli spazi necessari che comporta, a parità di candidati convocati, un corrispondente incremento degli spazi e/o delle sessioni necessarie (o entrambi, a seconda delle disponibilità del fornitore) e dei relativi costi rispetto a quanto originariamente previsto. L’incremento riguarda altresì l’utilizzo dei servizi previsti, da computare in numero e giornate di personale e dispositivi ad essi correlati nell’Avviso al fine di un efficace ed efficiente svolgimento delle prove concorsuali. Servizi e forniture ulteriori da erogare in ottemperanza alle norme previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 sono ulteriormente elencati dalla difesa erariale nel proprio scritto difensivo.

Il Collegio desume da tutto quanto precede che la riorganizzazione (rispetto a quanto previsto dall’Avviso oggetto di revoca) delle aree e dei servizi concorsuali (da intendere in senso lato, tale cioè da ricomprendere tutte le prestazioni che l’organizzatore del concorso deve assicurare durante lo svolgimento delle prove ma anche prima, ai fini dell’accesso e, dopo, per il regolare deflusso dei candidati) insieme all’inevitabile incremento di spazi e giorni destinati alle prove, ha necessariamente inciso sul calcolo economico dei costi da preventivare e, contestualmente, sui parametri (dimensionali e temporali) in base ai quali configurare l’oggetto del contratto da affidare.

Nel nuovo assetto, dunque, la revoca dell’intera procedura per l’indizione di una nuova procedura di affidamento basata su un nuovo quadro delle esigenze appare scelta non eludibile da parte dell’Amministrazione.


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