Giurisprudenza e Prassi

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - COPERTURA DEGLI ONERI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE (45.7)

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2025

Il quesito posto all’esame della Sezione concerne le modalità di copertura delle spese per l’assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni tecniche – indicate nell’Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023 – qualora la quota dell’importo del 20%, di cui al combinato disposto dei commi 5 e 7, lett. c) dell’art. 45, non risulti sufficiente a finanziare il costo del premio assicurativo. In tema di responsabilità degli agenti pubblici, la norma cardine è l’art. 28 della Costituzione che, da un lato, prevede la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, chiamati a rispondere personalmente – in sede penale, civile e amministrativa – per gli atti compiuti in violazione dei diritti; dall’altro, disciplina il meccanismo di responsabilità solidale dell’Amministrazione, secondo i principi civilistici, estendendo l’obbligo risarcitorio anche allo Stato e agli enti pubblici per i danni causati dai propri agenti. Tutto ciò premesso, è possibile affrontare nel merito il quesito sottoposto dall’ente. Occorre specificare, a tal proposito, che la richiesta di parere sottoposta all’attenzione di questa Sezione, sebbene apparentemente formulata con l’intento di assumere determinazioni concrete inerenti ad una situazione specifica, viene analizzato nel merito nel rispetto dei parametri della generalità e dell’astrattezza, illustrando la sollecitata interpretazione dell’art. 45 d.lgs. n. 36/2023, sulla base del solo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Orbene, l’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, infatti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale - specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5 - in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento (comma 2).

Tali risorse finanziarie, relative a ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, sono ripartite, per l’80 per cento, a favore del RUP e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori (comma 3); per il 20 per cento – eventualmente incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive, dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e, comunque, ad eccezione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - invece, a favore delle finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Il comma 7, lett. c), in particolare, prevede che “una parte” delle risorse di cui al comma 5 (cioè, una parte del 20%) debba essere utilizzata, “in ogni caso”, per “per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”.

Sussiste, quindi, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante, a beneficio dei dipendenti che svolgono le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale.


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DECRETO: il presente provvedimento;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
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PREMIO: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;