Giurisprudenza e Prassi

IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE E' NULLO SE NON RIVESTE LA FORMA SCRITTA (16)

TAR DELL'AQUILA SENTENZA 2025

Il contratto stipulato tramite la lettera inviata dalla stazione appaltante era in ogni caso nullo per difetto di forma scritta prescritta dagli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923, non surrogabile con condotte concludenti, e neppure poteva ritenersi che esso fosse stato concluso per corrispondenza o mediante la separata sottoscrizione di due distinti atti, dato che -alla lettera della C.- S. non aveva fatto seguire un atto scritto di assenso, ma una condotta esecutiva, fermo restando che nel caso in esame mancava anche l’elemento dell’accordo.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...