Art. 17

I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi:

- per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;

- per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;

- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali
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Giurisprudenza e Prassi

AZIENDA MISTA - FORMA DEI CONTRATTI DA STIPULARE

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2018

In dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo - se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento espressamente previsti - al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pubblica amministrazione in senso stretto; con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.

DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO – FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Quando sia parte di un contratto una pubblica amministrazione, pur ove questa agisca iure privatorum, e' richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, rimanendo del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’ente abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante esterno dell’Ente stesso, giacche' detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest’ultimo, ma un atto con efficacia interna all’Ente che ha solo natura autorizzatoria (Cass. civ., sez. II, 18.5.2011, n. 10910). La forma scritta ad substantiam è invero fondamentale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attivita' amministrativa, sia nell’interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell’interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all’esigenza di identificare con precisione l’obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell’atto e, specularmente, di rendere possibile l’espletamento della indispensabile funzione di controllo; per cui il requisito in parola - come è stato puntualmente evidenziato (Cass. Civ., sez. III, 28 settembre 2010, n. 20340) - puo' considerarsi espressione dei principi di buon andamento e di imparzialita' dell’amministrazione sanciti dalla carta costituzionale.

La pronuncia di decadenza consiste nel ritiro di un provvedimento o per l’inadempimento da parte del destinatario di obblighi imposti (decadenza sanzionatoria) o per il mancato esercizio delle facolta' derivanti dai provvedimenti o per il venir meno dei requisiti di idoneita' del destinatario (decadenza accertativa). La pronuncia di decadenza va, invero, ricompresa fra gli atti di ritiro, perche' anche attraverso la pronuncia decadenza viene, con un provvedimento ad efficacia costitutiva, minato un atto amministrativo e conseguentemente vengono a cessare gli effetti, che l’atto era idoneo a produrre ed, in particolare, viene ad estinguersi il rapporto a cui si era dato vita con l’atto medesimo. Essa pero' si differenzia dagli altri atti di ritiro (quali l’annullamento o la revoca), perche' non comporta un riesame dell’atto, alla stregua della sua legittimita' o opportunita', bensi' una valutazione del comportamento tenuto dal destinatario durante lo svolgimento del rapporto o un nuovo accertamento dei requisiti di idoneita' per la titolarita' dell’atto ampliativo. Quindi l’oggetto dell’indagine compiuta dall’Autorita', che pronuncia la decadenza, si sposta dall’atto, in se' e per se' considerato, al comportamento o alla personalita' del destinatario.