Giurisprudenza e Prassi

INCARICO DIGIRENTE - VIZI PROVVEDIMENTO INCARICO - ILLEGITTIMA REVOCA AGGIUDICAZIONE

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2021

Come osservato da recente giurisprudenza, anche di questo Tribunale, “I vizi dell’atto di nomina del funzionario incidono — in termini di invalidità derivata — sul provvedimento lesivo solo ove vi sia uno specifico nesso procedimentale tale da rendere l’atto di nomina un presupposto del successivo provvedimento. Siffatto nesso può ravvisarsi unicamente nel caso di nomina di organi «a competenza speciale», ossia circoscritta alla procedura che conduce all’emanazione del provvedimento lesivo. Viceversa, con riferimento agli organi «a competenza generale», il nesso di consequenzialità è insussistente, sicché i vizi dell’investitura non si riflettono sull’autonomo provvedimento adottato dall’organo. In altri termini, gli atti di nomina e conferma del dirigente non possono reputarsi alla stregua di atti presupposti al provvedimento lesivo, che quindi non può essere invalidato da eventuali vizi degli atti d’investitura dell’organo, non essendovi — tra i due atti — una relazione di pregiudizialità” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14.10.2020, n. 1619).

Nella fattispecie, trattandosi di incarico dirigenziale “a competenza generale”, l’eventuale sussistenza di vizi relativi al suo conferimento non sono idonei ad invalidare l’impugnata determinazione dirigenziale di revoca.

10.5- Incidentalmente si osserva che le censure risultano comunque infondate anche nel merito.

L’art. 110, comma 1, del T.U.E.L. dispone che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.

Rileva la giurisprudenza della Corte di Cassazione che “L’art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di “incarichi a contratto” a tempo determinato conferiti dagli enti locali, disciplina, al comma 1, la possibilità che il contratto sia stipulato per la copertura di posti previsti in pianta organica, mentre, al comma 2, la previsione riguarda la stipulazione di contratti “al di fuori della dotazione organica”, con la conseguenza che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione di cui al comma 1 deve essere prevista dallo statuto dell’ente, non essendo all’uopo sufficiente una previsione regolamentare” (Cassazione civile sez. lav., 21/01/2015, n.1028).

Anche la giurisprudenza contabile osserva che “È legittima la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico se è osservato l’obbligo di previsione esplicita di tale tipologia contrattuale anche nello statuto comunale oltre che nell’atto regolamentare, in applicazione dell’art. 110 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267” (Corte Conti, Sez. giurisd. Lombardia, 02/03/2005, n.167).

Da quanto finora esposto consegue che, al fine di poter legittimamente conferire un incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 è necessario e sufficiente che lo Statuto comunale preveda la possibilità, per l’amministrazione, di poter coprire i posti di funzione contemplati dalla norma, ampliando la platea dei soggetti cui possono essere attribuite tali funzioni non solo al personale interno (cui detti incarichi vengono naturaliter conferiti) ma anche a soggetti non dipendenti di ruolo dell’Ente.



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DIRIGENTE: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;