REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER INADEMPIMENTO: COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO (122)
Vertendosi, come visto, in tema di inadempimento nell’esecuzione, seppur anticipata, la controversia - che risulta estranea alla tematica dell’aggiudicazione, ovvero al procedimento attraverso il quale il committente pubblico sceglie il proprio contraente - appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
“Ed invero, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione, nell’esecuzione del contratto i contraenti si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere, rispettivamente, di diritti soggettivi e obblighi giuridici.
“In tema di appalti pubblici, anche a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2010 sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle aventi a oggetto la fase di esecuzione del contratto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti e obblighi. Tra queste controversie vanno annoverate quelle aventi a oggetto la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dalla amministrazione committente, a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore. Anche queste, infatti, attengono alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto e, quindi, incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto, accertamento di spettanza del giudice ordinario” (cfr. Cassaz. civ., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 489)” - in termini, Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5299/2025.
Né in senso contrario si rivela dirimente il nomen iuris “revoca dell’aggiudicazione” utilizzato dalla S.A., tenuto conto – alla luce del contenuto sostanziale dell’atto – che con esso la P. A. ha inteso sciogliersi dal rapporto di servizio già instaurato con la ricorrente (giusta esecuzione anticipata, prescindendo dalla stipula del contratto), in ragione del ritenuto colpevole venir meno della ricorrente agli obblighi assunti. Tanto è fatto palese dalla verifica che la S.A. ha svolto (prima di determinarsi nel senso ivi contestato) sulle cause che hanno determinato la necessità dell’intervento manutentivo sull’impianto, concludendo – sulla scorta della relazione fornita dalla ricorrente – nel senso della sussistenza di una responsabilità dell’operatore economico.
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