Giurisprudenza e Prassi

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AFFIDAMENTO IN HOUSE

TAR LIGURIA SENTENZA 2020

Nel settore del trasporto pubblico locale l'in house providing è una modalità affatto ordinaria di affidamento dei relativi servizi, "perfettamente alternativa al ricorso al mercato" (art. 5 c. 2 del reg. CE n. 1370/2007 e l'art. 18, lett. a) del codice dei contratti pubblici) e pertanto non si applica la regola prevista dall'art. 192, c. 2, del codice dei contratti pubblici, incentrata sulla comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell'in house providing e del ricorso al mercato, posto che, per il servizio di trasporto pubblico locale, non è invece previsto un rapporto di regola ed eccezione, cosicché difettano le basi logico-giuridiche della pretesa comparazione).

L'aggiudicazione diretta ai sensi del regolamento n. 1370/2007 esclude logicamente una procedura di gara ed una valutazione comparativa delle offerte, ne segue che non sussiste in capo all'operatore del settore una posizione giuridica che lo legittimi a contestare anche la congruità economica dell'offerta del soggetto in house e le condizioni contrattuali del relativo affidamento: tanto ciò è vero che l'ordinamento giuridico riconosce tale posizione come meritevole di tutela soltanto in capo all'operatore che abbia partecipato ad una gara (cfr. l'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 sul sub-procedimento di verifica di congruità e sostenibilità dell'offerta risultata aggiudicataria). Del resto, poiché l'affidamento in house si risolve in un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di "delegazione interorganica", è evidente come sia logicamente estraneo all'istituto ogni rilievo volto a censurare l'omessa "traslazione" economica del rischio operativo di impresa, cioè un profilo che è proprio della causa dei soli contratti di appalto (art. 1655 cod. civ.) o di concessione (art. 3 lett. vv del D. Lgs. n. 50/2016) da stipularsi - necessariamente, in esito a gara - con soggetti distinti dall'amministrazione affidante anche sul piano sostanziale, oltre che giuridico (diversamente dal soggetto in house, che costituisce la longa manus dell'amministrazione affidante).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;