Giurisprudenza e Prassi

SOCIETA' IN HOUSE - CONTROLLO ANALOGO ATTRAVERSO LA CONFERENZA DEI SINDACI

ANAC DELIBERA 2022

In presenza partecipazioni plurime, in linea di principio inidonee a consentire il controllo analogo congiunto da parte dei soci, questi ultimi possono sopperire a detta debolezza stipulando appositi patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento che assicuri loro il “controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata” (cfr. Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578). Tale coordinamento può essere assicurato in caso di mancata sottoscrizione (recte: approvazione) della convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto (i.e. patto parasociale) da parte di tutti gli enti locali, ricadenti nell’ATO, partecipanti alla società affidataria in house del servizio pubblico locale a rete (SPL). Il controllo analogo congiunto, infatti, è in ogni caso assicurato dall’esterno della società, attraverso la conferenza dei sindaci prevista dall’ATO, alla quale tutti i comuni compresi nell'ambito territoriale sono tenuti a partecipare ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (cfr. Consiglio di Stato con sentenza del 10.11.2021, n. 7476).

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DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;