IN-HOUSE PROVIDING: RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA SU CONTROLLO ANALOGO E ATTIVITA' PREVALENTE
In tema di affidamenti in house, deve essere rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione se la normativa europea (art. 12 Dir. 2014/24/UE) osti a una configurazione del controllo analogo congiunto basata sulla mera partecipazione a un'assemblea composta da un numero elevatissimo di soci (superiore a cento), in cui il singolo ente dispone di una quota minima e non detiene strumenti di veto. Parallelamente, occorre chiarire se il test dell'attività prevalente (soglia dell'80%) consenta di computare fatturati derivanti da rapporti contrattuali con soggetti terzi (quali la Commissione UE) per progetti di ricerca ottenuti in esito a procedure di selezione concorrenziali, in assenza di un espresso mandato da parte delle amministrazioni controllanti.
"I dubbi sollevati dall’appellante... impongono a questo Consiglio di Stato, quale giudice di ultima istanza ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., al fine di dissipare ogni residuo dubbio, di rimettere alla Corte di Giustizia... le seguenti questioni... se gli artt. 49 e 56 del T.F.U.E. e i principi di trasparenza e parità di trattamento... e l’art. 12 della Dir 2014/24/UE escludano che possa essere ravvisata una situazione di controllo analogo congiunto nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice... affidi, senza effettuare una procedura di gara, un contratto di servizi informatici ad un consorzio... partecipato da un numero elevatissimo di soggetti, al momento superiore a cento unità".
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