Giurisprudenza e Prassi

IN HOUSE PROVIDING - OBBLIGO DI UN ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2021

Il tentativo della ricorrente di contestare la decisione del Comune di L. di optare per una diversa modalità di gestione del servizio di igiene ambientale con dismissione della quota societaria è dichiaratamente ammesso con la memoria depositata in data 12 aprile 2021.

Tuttavia tale scelta, come ampiamente già rilevato, è stata assunta dal Comune nel 2017 e non può più essere messa in discussione dalla ricorrente.

L’opzione verso un diverso modello di gestione è infatti stata disposta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 1° luglio 2017, è stata richiamata nella deliberazione n. 33 del 30 settembre 2017 (recante la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. n 175/2016 e le determinazioni in merito all'alienazione delle partecipazioni possedute), ed è stata confermata con le deliberazioni nn. 51/2018 e 52/2019 (ovvero le deliberazioni annuali di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie), e infine con la delibera n. 55/2020.

Va poi osservato che l’ambito di intervento della deliberazione n. 19 del 1° luglio 2017 e della relativa relazione risponde all’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, ai sensi del quale “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Le valutazioni confluenti nella predetta relazione in ordine al modello di gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica costituiscono un prius logico e giuridico rispetto alla determinazione di dismettere la partecipazione nella società pubblica.

In altri termini le determinazioni conseguenti all’applicazione dell’art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 precedono necessariamente quelle relative alla ricognizione delle partecipazioni societarie assunte ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n 175/2016, che non potranno che tener conto della precedente scelta effettuata in ordine al modello di gestione.

Detto ancora diversamente, la dismissione della quota societaria disposta con la deliberazione n. 55/2020 costituisce piana conseguenza della scelta di affidare il servizio mediante gara pubblica, e non più attraverso l’in house, assunta dal Comune fin dal 2017.

Va poi incidentalmente rilevato che occorre un onere motivazionale rafforzato solo laddove si scelga di ricorrere al modello dell’in house providing (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 681 del 27 gennaio 2020; Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2275; Corte Costituzionale 27 maggio 2020, n. 100; Corte di Giustizia, Ordinanza 6 febbraio 2020, cause e da C-89/19 a C-91/19). Nel caso di specie le scelte del Comune sono andate in tutt’altra direzione.

In conclusione, una volta che il Comune ha compiuto la scelta di ricorrere al mercato nel 2017 e che tale scelta, quale modello di gestione, è rimasta tale e si è consolidata sia per mancata contestazione da parte della ricorrente sia per dichiarate conferme contenute nei successivi provvedimenti, l’Amministrazione non era tenuta a svolgere ulteriori approfondimenti o valutazioni in ordine al predetto modello di gestione.



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