Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO IN HOUSE - GIURISDIZIONE - COMPETENZA GIUDICE ORDINARIO

TAR SICILIA PA SENTENZA 2021

L’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 dispone che “ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizione del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”, nonché “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ferma restando “la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”; il Collegio non può che confermare l’orientamento già espresso con la recente sentenza n. 11/2020, emanata su fattispecie relativa ad una procedura indetta da una società “in house”, nonché ai precedenti di cui alle sentenze del T.A.R. Lazio, Roma, n. 13108/2020; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 269/2020 e T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 555/2018 dalle quali non sussistono motivo di discostarsi.

Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, con assorbimento delle ulteriori censure sollevate dall’OMISSIS, appartenendo la cognizione al giudice ordinario presso il quale il ricorso potrà essere riproposto entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;