Giurisprudenza e Prassi

TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE: DECORRONO DALLA SUA CONOSCENZA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Secondo la giurisprudenza consolidata, ogni provvedimento direttamente lesivo, tra cui quello di aggiudicazione, esige la sua immediata impugnazione, per cui il termine di impugnazione decorre “dal momento della piena percezione da parte dell’interessato dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto dispositivo e effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’intero apparato motivazionale, rilevante ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti (C.d.S., sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3690; 20 settembre 2002, n. 4780; sez. V, 10 marzo 2003, n. 1275)” (Cons. St., sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3298). In materia di procedure di evidenza pubblica, si è consolidato l’orientamento secondo cui la conoscenza, acquisita dall'operatore privato, del provvedimento di aggiudicazione conserva rilievo centrale ai fini della verifica della tempestività dell'esercizio del potere di impugnazione da parte del medesimo, sia nei casi in cui da esso siano immediatamente desumibili i vizi da porre a fondamento del ricorso, sia laddove esso consenta la sola percezione della lesività del provvedimento, senza mettere in grado l'interessato di percepire gli eventuali profili di illegittimità dello stesso, atti ad integrare la causa petendi della domanda di giustizia da rivolgere al giudice amministrativo: nel primo caso, infatti, nessuna ulteriore esigenza conoscitiva potrebbe essere addotta dall'interessato al fine di giustificare il differimento del termine di impugnazione decorrente dalla comunicazione, ove ritualmente avvenuta, del provvedimento di aggiudicazione; nel secondo, invece, l'adempimento da parte dell'Amministrazione del suo onere comunicativo, individualmente indirizzato, assume rilievo - se non al fine di sancire la decorrenza del termine di impugnazione, quantomeno - nell'ambito della valutazione di tempestività dell'iniziativa ostensiva dell'impresa non aggiudicataria, che deve essere esperita entro il termine di 15 giorni dalla suddetta comunicazione (tra le tante Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2023, n.4827, in applicazione di Cons. Stato, Ad. Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12).

Tali principi operano non solo nei confronti dell’operatore economico che non sia risultato aggiudicatario, ma anche nei confronti di quello che sia risultato aggiudicatario, non potendo spostarsi in avanti, senza limiti temporali, il dies a quo del termine di impugnazione dell’aggiudicazione e/o del provvedimento che vi conferisce efficacia.

Nel caso in questione l'operatore economico, dopo essere risultato aggiudicatario di una concessione per la distribuzione del gas, impugnava i provvedimenti di aggiudicazione e di efficacia nella parte in cui imponevano gravosi obblighi di assunzione del personale e di subentro in impianti potenzialmente insicuri.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)