OMESSA IMPUGNAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - RICORSO IMPROCEDIBILE
Per pacifica giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2023, n. 3623; in termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2021, n. 2501; Id. 20 maggio 2020, n. 3200) "il ricorso avverso l'esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata nei termini, nonostante la tempestiva comunicazione, l'aggiudicazione dell'appalto, che costituisce l'atto che rende definitiva la lesione dell'interesse azionato dal soggetto escluso; infatti, l'eventuale annullamento della esclusione che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l'aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuisce al ricorrente alcun effetto utile (v. Cons. Stato n. 3200 del 2020). Ne consegue che l'omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione rende improcedibile il ricorso to l'esclusione, o anche avverso la proposta di aggiudicazione, dovendosi ritenere, conformemente a giurisprudenza consolidata, che l'aggiudicazione non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche se recepisce integralmente i risultati della proposta di aggiudicazione, e pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione e, soprattutto, una autonoma dichiarazione di volontà. Se il ricorrente impugna la proposta di aggiudicazione, ma non impugna l'aggiudicazione, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l'annullamento della proposta di aggiudicazione, non facendo venire meno l'aggiudicazione vera e propria, non sarebbe di alcuna utilità per il ricorrente". In un caso analogo a quello in esame (in cui era stata contestata solo la revoca della proposta di aggiudicazione, ma non la successiva aggiudicazione in favore del terzo), il Consiglio di Stato ha rilevato che "l'annullamento dell'atto impugnato non rivestirebbe alcuna utilità per l'appellante, atteso che non varrebbe a rimuovere anche l'aggiudicazione, che sarebbe affetta da un l'invalidità ad effetto solo viziante, e non caducante. La carenza di interesse all'azione rende, quindi, inesorabilmente improcedibile il ricorso di primo grado", in quanto "l'interesse che un soggetto escluso da una gara pubblica fa valere è quello di conseguire l'aggiudicazione della gara, mentre rispetto ad esso la rimozione dell'esclusione costituisce un passaggio solo strumentale; conseguentemente, data la relazione intercorrente tra esclusione ed aggiudicazione, anche quest'ultima deve essere necessariamente impugnata, poiché il difetto di impugnazione dell'aggiudicazione avrebbe come conseguenza l'inutilità di un'eventuale decisione di annullamento dell'esclusione, la quale non varrebbe a rimuovere anche l'aggiudicazione, che sarebbe affetta da un'invalidità ad effetto solo viziante, e non caducante e perciò non permetterebbe un reinserimento dell'escluso nella procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile" (Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2022, n. 4124).
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