Giurisprudenza e Prassi

INTERESSE A RICORRERE: NON PUO' BASARSI SULLA MERA EVENTUALITA' DI UNA FUTURA GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Per questo collegio, l’appello non è fondato.

La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata in relazione all’assenza delle condizioni dell’azione e cioè dell’interesse a ricorrere e della legittimazione ad causam.

Nell’appello si ripropongono questioni di merito non affrontate dal primo giudice, mentre ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. sarebbe stato in primo luogo necessario contrastare le argomentazioni che sorreggono la declaratoria di inammissibilità.

Sul punto la società si è limitata ad affermare che l’eventuale revoca dell’assegnazione alla controinteressata, le consentirebbe di partecipare alla nuova assegnazione che il Consorzio dovrebbe disporre mettendo a gara il lotto.

Ma si tratta di un interesse di mero fatto che non ha alcun collegamento diretto con gli atti impugnati. Si tratta più nello specifico di un interesse di mero fatto che non è diverso da quello di cui è titolare qualunque imprenditore economico che fosse interessato a quel lotto laddove fosse messo nuovamente a gara.

La circostanza che in passato il lotto era di proprietà della società appellante non ha alcuna rilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso, dal momento che la procedura espropriativa si è a suo tempo conclusa e non pende alcun contenzioso sull’eventuale rivendicazione della proprietà né è stata formalizzata una richiesta di retrocessione del terreno. L’originario legame della società con la proprietà del terreno espropriato a favore del Consorzio per essere poi assegnato a gara ad un imprenditore e venuta meno e l’interesse che sorreggerebbe il ricorso non può essere qualificato come diritto affievolito in attesa di espansione. Non c’è più alcun diritto, ma, laddove il Consorzio revocasse l’assegnazione, vi sarebbe una mera chance di partecipazione ad una gara che non può fondare l’interesse a ricorrere.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
IMPRENDITORE: Ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione; 
IMPRENDITORE: Ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione; 
TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;