ACCETTAZIONE REGOLE DI PARTECIPAZIONE - NON COMPORTA INOPPUGNABILITA' DELLE CLAUSOLE DEL BANDO ILLEGITTIME
Il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l’accettazione delle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura di gara che siano, in ipotesi, illegittime, in quanto una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un’acquiescenza alle clausole del procedimento, che per un verso si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e, 113 comma 1, Cost., e, per altro verso, condurrebbe all’inaccettabile conclusione che, per poter partecipare alla gara, l’operatore economico dovrebbe necessariamente prestare acquiescenza a tutte le clausole, con conseguente esclusione della relativa possibilità di tutela giurisdizionale” (cfr. ex plurimis Cons. St., Ad. Plen. n. 4/2018; Cons. St., V, n. 5438/2017; id., n. 2359/2016; id., III, n. 2507/2016).
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