Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DELLA PARTE RICORRENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Decreto 2026

In presenza di una dichiarazione formale della parte ricorrente che attesti la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85 del c.p.a., senza poter procedere all'accertamento della legittimità degli atti amministrativi gravati.

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