Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2026

Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiararne l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con facoltà di compensazione delle spese di lite se concordata tra le parti o in presenza di giusti motivi.

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