L'OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE SOPRAVVENUTA RENDE IMPROCEDIBILE L'APPELLO SULL'ESCLUSIONE
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che ha confermato l’esclusione dalla gara qualora l’appellante ometta di impugnare, con autonomo ricorso, la determinazione di aggiudicazione definitiva adottata e comunicata successivamente alla pubblicazione della predetta sentenza. L’onere di proporre motivi aggiunti ex art. 120, comma 7, c.p.a. opera solo durante la pendenza del grado di giudizio, rendendo necessaria una nuova tempestiva impugnazione dell'atto terminale sopravvenuto per evitarne l'inoppugnabilità.
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