Giurisprudenza e Prassi
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER DICHIARATA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. PRIMA Decreto
2026
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente depositi un atto formale con il quale dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85 c.p.a.
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