Giurisprudenza e Prassi
IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DELLA PARTE RICORRENTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Decreto
2026
In presenza di una dichiarazione formale della parte ricorrente che attesti la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85 del c.p.a., senza poter procedere all'accertamento della legittimità degli atti amministrativi gravati.
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