Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza
2026
Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiararne l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con facoltà di compensazione delle spese di lite se concordata tra le parti o in presenza di giusti motivi.
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