Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE (35.1)
TAR LOMBARDIA Decreto
2026
Il ricorso giurisdizionale deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice del Processo Amministrativo qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, determinando così la cessazione della necessità di una pronuncia di merito sulla legittimità dell'azione amministrativa.
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