Giurisprudenza e Prassi

PRESTAZIONI ACCESSORIE E AGGIUNTIVE: VANNO QUOTATE SEPARATAMENTE RISPETTO A QUELLE PRINCIPALI (14 - 41)

ANAC DELIBERA 2025

Secondo la giurisprudenza comunitaria, una prestazione è accessoria ad un'altra "quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore" (causa C-463/16, causa C-208/15, causa C-42/14, causa C-349/96). In altre parole, la prestazione è qualificabile come accessoria se non sia prevalente rispetto al servizio considerato nel suo complesso e sia preordinata a garantire la corretta esecuzione della prestazione da parte dell'aggiudicatario.

Tale ultima condizione si verifica quando la prestazione considerata non abbia una propria autonomia finalistica, ossia non consenta, da sola, di soddisfare la richiesta della stazione appaltante, potendo soltanto "sussidiare" il raggiungimento dell'obiettivo finale (l'esecuzione del contratto).

Ad ogni modo, si evidenzia che, anche a voler considerare le descritte prestazioni come accessorie, le stesse, in ogni caso, avrebbero dovuto essere quotate separatamente oppure affidate con gare ad hoc. (Cfr. Sentenza TAR Lombardia, n. 00403/2018 e Consiglio di Stato, sez. III del 10 maggio 2017, n. 2168).

Ciò che si contesta alla stazione appaltante non è la quotazione del prezzo del servizio di ristorazione (che ben avrebbe potuto essere inferiore al prezzo di riferimento (in quanto prezzo massimo di aggiudicazione), ma la mancata quotazione delle prestazioni accessorie e aggiuntive, che ha comportato l'individuazione di un prezzo insufficiente a remunerare tutti i servizi richiesti. In altre parole, la quotazione limitata ad alcune soltanto delle prestazioni oggetto del contratto costringe, di fatto, gli operatori economici, a svolgere le altre attività richieste a titolo gratuito.

Le argomentazioni addotte dalla stazione appaltante a giustificazione della scelta di utilizzare i prezzi di riferimento come prezzi onnicomprensivi appaiono non condivisibili. In particolare, è stato specificato che, le caratteristiche del servizio avrebbero portato all'individuazione di un prezzo inferiore a quello di riferimento elaborato da ANAC, tuttavia è stato comunque considerato tale prezzo per determinare la base d'asta, proprio al fine di tener conto degli ulteriori servizi richiesti. A tal proposito, si evidenzia che tale circostanza non emerge dagli atti di gara, laddove, al contrario, il prezzo di riferimento è espressamente indicato come elemento fondamentale del calcolo dell'importo a base di gara. Inoltre, se anche la stazione appaltante avesse voluto agire nel senso prospettato, per evidenti ragioni di trasparenza e per consentire la presentazione di offerte consapevoli, avrebbe dovuto comunque indicare separatamente il prezzo del servizio di ristorazione, esplicitando gli elementi (diversi dal prezzo di riferimento) utilizzati per il relativo calcolo, e i prezzi delle altre prestazioni richieste.

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...