Giurisprudenza e Prassi

IMPUGNAZIONE BANDO ANNULLATO IN AUTOTUTELA IN CORSO DI CAUSA - CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE

TAR TRENTINO BZ SENTENZA 2023

Lamenta, in sostanza la ricorrente, che il bando in questione conterrebbe una specifica tecnica che, di fatto, individua nella controinteressata l’unico possibile fornitore di una parte dei prodotti messi a gara, impedendo la partecipazione di tutti gli altri operatori del settore, anche per effetto dell’immotivata aggregazione in un unico lotto dell’intera fornitura. Di qui l’illegittimità del bando impugnato del quale la ricorrente chiede l’annullamento previa sospensione cautelare dello stesso.

Nella fattispecie in esame la ricorrente, con l’annullamento in autotutela di tutti gli atti della gara, ha ottenuto dall’Amministrazione il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere con il ricorso, ottenendo l’eliminazione del bando a effetto escludente, senza che rilevi, in proposito, il fatto che, nel motivare il provvedimento di autotutela, l’Amministrazione abbia mostrato di condividere solo in parte le censure proposte in sede di gravame.

“La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo”, mentre “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio – anziché per l’ottenimento – per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).

Pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio, mentre la sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione perché sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.

La diversità tra le due tipologie di sentenze rileva anche ai fini della definizione del perimetro del giudicato. La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è “idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).

Il Collegio ritiene, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e non la sopravvenuta carenza di interesse.

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