VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITA' PER INFORMAZIONI FUORVIANTI FORNITE DALL'OPERATORE ECONOMICO NELL'OFFERTA (98.3)
In tema di appalti pubblici, la fornitura di informazioni fuorvianti o tecnicamente impossibili all'interno dell'offerta economica, ancorché dovuta a semplice negligenza, impone alla stazione appaltante di esercitare la propria discrezionalità tecnica per stabilire se tale comportamento pregiudichi l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico. L'omessa valutazione di tale profilo, in presenza di dati suscettibili di sviare la valutazione sulla convenienza dell'offerta, determina l'illegittimità dell'aggiudicazione e impone la regressione della procedura alla fase di valutazione.
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