L'ISTRUTTORIA ANTITRUST PENDENTE NON GENERA OBBLIGHI DICHIARATIVI DI GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (80.5)
Ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'operatore economico non è tenuto a dichiarare l'esistenza di un'istruttoria avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualora tale procedimento non sia sfociato in un provvedimento esecutivo di condanna, in coerenza con le clausole della lex specialis che circoscrivono l'obbligo informativo a provvedimenti definitivi. Inoltre, la durata delle concessioni deve essere parametrata all'art. 168 del D.Lgs. 50/2016, norma primaria che deroga a precedenti disposizioni ministeriali incompatibili.
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