DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE DEL CONCORRENTE (80.5)
Spetta esclusivamente alla Stazione Appaltante la valutazione discrezionale circa la rilevanza dei pregressi illeciti professionali e delle vicende penali ai fini dell'esclusione del concorrente ex art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; tale valutazione, se supportata da adeguata istruttoria e contraddittorio, non è sostituibile dal giudice amministrativo. Gli obblighi dichiarativi gravanti sull'impresa non hanno natura illimitata, dovendo riferirsi a circostanze concretamente influenti sul giudizio di integrità e a soggetti muniti di poteri direttivi operanti entro l'anno antecedente alla lex specialis.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

