Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE DEL CONCORRENTE (80.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza 2024

Spetta esclusivamente alla Stazione Appaltante la valutazione discrezionale circa la rilevanza dei pregressi illeciti professionali e delle vicende penali ai fini dell'esclusione del concorrente ex art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; tale valutazione, se supportata da adeguata istruttoria e contraddittorio, non è sostituibile dal giudice amministrativo. Gli obblighi dichiarativi gravanti sull'impresa non hanno natura illimitata, dovendo riferirsi a circostanze concretamente influenti sul giudizio di integrità e a soggetti muniti di poteri direttivi operanti entro l'anno antecedente alla lex specialis.

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