Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA (80.5.c)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

L’art. 80, comma 5-del d.lgs. 50 del 2016- mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di condotta illecita storicamente maturata – per definizione realizzata fuori del contesto procedimentale considerato (nell’ambito del quale incombe sul concorrente solo l’obbligo dichiarativo di non omettere “le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura”) – che per la sua gravità sia in grado di minare l’integrità morale e professionale di quest’ultimo.

Tale norma non descrive, dunque, la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva bensì, nel rinviare all’integrazione dell’interprete per la sussunzione del fatto concreto nell’ipotesi normativa, necessariamente rimette la qualificazione di una condotta come grave illecito professionale ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante, pertanto sindacabile solo nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o erroneità (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 7 dicembre 2020, n. 7730 e Sezione V, 24 gennaio 2020, n. 580).

La valutazione sulla sussistenza di gravi illeciti professionali spetta, quindi, in via esclusiva alla stazione appaltante, costituendo una scelta ampiamente discrezionale; “da ciò consegue che il sindacato del giudice amministrativo sulle relative motivazioni non può che limitarsi al riscontro “esterno” della non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto”.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;