Giurisprudenza e Prassi

PENALI TRANSAZIONI DOPO RISOLUZIONE CONTRATTUALE – OBBLIGO DICHIARATIVO (80.5.c)

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

La controinteressata ha omesso di dichiarare le penali applicate dall’ASL Salerno in relazione al contratto per la gestione e manutenzione di tecnologie (per ritardi nella riparazione di un guasto: allegato n. 26 al ricorso), le penali applicate da Estar in relazione al contratto per la manutenzione di apparecchiature elettromedicali (stanti alcune inadempienze definite non gravi: allegato n. 27), le penali applicate in data 11.2.2019 dall’ASST di Lodi in riferimento al contratto di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali e ad alta tecnologia per generali e continuate inadempienze (allegato n. 28), le penali applicate da Estar il 21.5.2019 in riferimento al contratto di global service per ritardo nella riparazione di guasti (allegato n. 29).

Trattasi di fattispecie configuranti illeciti professionali e quindi sottoposti a obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f bis, del d.lgs. n. 50/2016, il quale costituisce una norma di chiusura, che impone agli operatori economici di portare la stazione appaltante a conoscenza dei fatti rilevanti incidenti sull’affidabilità professionale dell’operatore economico. In particolare, le inadempienze che hanno dato luogo alle suddette penali rilevano ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c e c ter, del d.lgs. n. 50/2016, quali possibili gravi illeciti professionali o significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che hanno determinato l’applicazione di sanzioni.

La sanzione espulsiva, in tali casi, si deve riconnettere non già all'illecito professionale in quanto tale, ma all'avere l'operatore taciuto una circostanza astrattamente idonea ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80 co. 5, lett. c) e c ter), la cui valutazione in termini di gravità è sottratta all'operatore economico ed è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (TAR Veneto, II, 4.2.2020, n. 126).

Inoltre, le linee guida dell’Anac n. 6, aggiornate al 2017 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 7.11.2017 e vigenti a decorrere dal 22.11.2017, e quindi già prima dell’indizione della gara in argomento), impongono ai partecipanti alla procedura selettiva di dichiarare “tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità” (art. 4.3.) e attribuiscono rilevanza anche alle cause ostative non inserite nel casellario informatico (art. 4.2, ultimo paragrafo); in particolare, l’art. 2.2.1.1 impone alla stazione appaltante di valutare non solo la pregressa risoluzione anticipata del contratto, ma anche l’applicazione di penali.

Orbene, la transazione stipulata a seguito della risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante per grave inadempimento impedisce l’accertamento giudiziale circa la legittimità o meno della risoluzione stessa, ma determina definitivamente il consolidamento del fatto storico costituito dalla risoluzione per inadempimento disposta dalla stazione appaltante, che richiede, ai sensi dell’art. 1455 c.c., l’importanza e quindi la gravità dell’inadempimento. Tale circostanza (risoluzione contrattuale composta mediante transazione), integra comunque il presupposto di cui all’art. 80, comma 5 lett. C ter, del d.lgs. n. 50/2016.

Pertanto doveva essere dichiarata compiutamente in sede di partecipazione e valutata dalla commissione di gara la duplice risoluzione del contratto per reiterate inadempienze ascritte alla controinteressata, non potendo il concorrente dichiarante omettere di rendere in modo esauriente la dichiarazione facendo riferimento ad una propria valutazione di non gravità della vicenda (Cons. Stato, III, 13 giugno 2018, n. 3628; idem, V, 5.3.2020, n. 1605; TAR Campania, Napoli, IV, 17.6.2019, n. 3342).

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