Giurisprudenza e Prassi

OMESSA DICHIARAZIONE PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO INEFFICACE - NO GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (80.5.Cbis)

ANAC DELIBERA 2020

La mancata dichiarazione sul provvedimento interdittivo non avrebbe pregiudicato il corretto svolgimento della procedura, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle linee guida n. 6 ove che al punto 2.1.2.3 considerano che l’ «omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione» deve tradursi in un comportamento tale da «ingenerare, nell’amministrazione, il convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio», ciò che non avrebbe potuto configurarsi nella fattispecie in esame visto che il provvedimento oltre ad essere inefficace, risulta risalente a sei anni prima, non potendo giustificare alcuna esclusione;

vista la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare la sentenza della Sez. V del 5 marzo 2020, n. 1605, ove il Collegio, riferendosi all’illecito professionale determinato dall’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, in relazione alla formulazione dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, previgente rispetto alla nuova formulazione entrata in vigore con il d.l. n. 135/2018, conv. con modificazioni dalla l. n. 12/2019, ha considerato: «la giurisprudenza, anche se non univocamente (in senso parzialmente contrario, Cons. Stato, III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 3 aprile 2018, n. 2063; III, 12 luglio 2018, n. 4266), ha interpretato l’ultimo inciso l’art. 80, comma 5, lett. c), attribuendogli il rigoroso significato di una norma di chiusura che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione (Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3592; 25 luglio 2018, n. 4532; 19 novembre 2018, n. 6530; III, 29 novembre 2018, n. 6787). Non si è mancato peraltro di osservare che un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza la individuazione di un generale limite di operatività (tale non essendo, come meglio in seguito specificato, il comma 10 dello stesso art. 80 nella formulazione qui in rilievo) “potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa” (Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; 3 settembre 2018, n. 5142). La necessità di un siffatto limite generale di operatività deriva, del resto, dall’art. 57, § 7 della Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito professionale, seguita dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, precedute dal parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2286/2016 del 26 ottobre 2016, che ha affermato, tra altro, la diretta applicazione nell’ordinamento nazionale della previsione di cui al predetto paragrafo»;

ritenuto che, nella fattispecie in esame, l’inefficacia del provvedimento interdittivo così come la sua adozione in tempi risalenti, avrebbe condizionato una valutazione di assenza di illecito professionale grave;

è illegittimo il provvedimento di esclusione per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016, oltre che dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e del principio del favor partecipationis.

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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